17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/34 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Xeda International e altri/Commissione
(Causa T-415/12)
2012/C 355/72
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); Pace International LLC (Washington, Stati Uniti) e Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione (1); e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per manifesti errori di valutazione. La Commissione avrebbe agito illegittimamente giustificando l'atto impugnato sulla base di elementi ipotetici: (i) i tre metaboliti non identificati e (ii) i beni trasformati. In relazione a questi elementi, la Commissione ha altresì agito illegittimamente nel chiedere alle ricorrenti una probatio diabolica, chiedendo cioè l'identità dei metaboliti non identificati nelle mele immagazzinate mentre ciò era tecnicamente impossibile, e nel richiedere alle ricorrenti di dimostrare un'assenza di rischio in relazione ai composti a basso rischio trovati al di sotto del limite di quantificazione (LDQ) nei beni trasformati. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per violazione del giusto processo e del diritto di difesa. L'atto impugnato è basato su un rapporto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha introdotto un nuovo requisito — la presentazione di un metodo analitico pienamente convalidato — in una fase molto avanzata del procedimento di valutazione. Le ricorrenti hanno trasmesso i dati richiesti al relatore, il quale, da parte sua, li ha valutati e ha preparato una conclusione secondo la quale i dati erano sufficienti a soddisfare la questione sollevata dall'EFSA. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto in considerazione i nuovi dati. Inoltre, alle ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di affrontare la questione a causa dell’errata comprensione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, relativo alla trasmissione di nuovi dati (2). |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto sproporzionato. Anche se fosse stato accettato che i nuovi studi non potevano essere presi in considerazione, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di inclusione con misure meno restrittive, come per esempio sottoporla a dati di conferma. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)
(2) Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5)