17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/34 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Vitaminaqua Ltd/UAMI — Energy Brands (vitaminaqua)
(Causa T-410/12)
2012/C 355/71
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Vitaminaqua Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Krajnyák, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressaa dinanzi alla commissione di ricorso: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Modificare la decisione R 997/2011-1, recante rigetto della domanda di marchio figurativo comunitario n. 8 338 592«vitaminaqua», e far disporre la registrazione del marchio conformemente alla decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI, così da garantire al segno la tutela del diritto dei marchi; |
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Condannare l’opponente/la parte avversa alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Vitaminaqua Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario n. 8 338 592«vitaminaqua», per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda di marchio n. 8 338 592).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Energy Brands, Inc.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: tra gli altri, i marchi denominativi nazionali «VITAMINWATER» per prodotti delle classi 5, 30 e 32
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 1 in quanto non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.