1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/44


Impugnazione proposta il 21 marzo 2013 da BG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 luglio 2012, causa F-54/11, BG/Mediatore

(Causa T-406/12 P)

2013/C 156/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BG (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 17 luglio 2012 nella causa F-54/11;

accogliere, di conseguenza, le conclusioni della ricorrente in primo grado dirette ad ottenere, pertanto,

in via principale, la sua reintegrazione, con effetto retroattivo alla data di inizio di efficacia della decisione di destituzione, nel suo posto di amministratore di grado A 5, scatto 2, e il pagamento degli importi ad essa dovuti corrispondenti ai diritti vantati riguardo a detto periodo complessivo, maggiorati degli interessi di mora al tasso della BCE aumentato di 2 punti;

in subordine, il pagamento dell’importo corrispondente alla retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito dalla data di inizio d’efficacia della sua destituzione nell’agosto del 2010 sino al mese in cui raggiungerà l’età della pensione, nel luglio 2040, e la regolarizzazione rispettiva dei diritti pensionistici della ricorrente;

in ogni caso, il riconoscimento dell’importo di EUR 65 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

la condanna del convenuto alla totalità delle spese;

condannare il convenuto alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sullo snaturamento degli atti al fascicolo nell’ambito del controllo del rispetto della procedura disciplinare operato dal TFP, e, in particolare, sulla violazione dell’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il TFP avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «procedimento penale» [nel testo francese: «poursuites pénales», vale a dire «azione penale»] (con riferimento ai punti 68 e segg, della sentenza impugnata).

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione nell’ambito del controllo dell’obbligo di motivazione e sullo snaturamento degli atti al fascicolo, poiché il TFP ha concluso che il Mediatore non ha violato l’obbligo di motivazione nel discostarsi dal parere della commissione di disciplina (con riferimento ai punti 102 e 103 della sentenza impugnata).

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione nel controllo dell’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del principio di proporzionalità, nonché su uno snaturamento del fascicolo, in quanto il TFP ha concluso che il Mediatore non ha violato il principio di proporzionalità infliggendo alla ricorrente la sanzione più grave prevista nello Statuto (con riferimento ai punti da 115 a 130 della sentenza impugnata).

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione nell’ambito del controllo del rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne e su una violazione, da parte del TFP, dell’obbligo di motivazione, in quanto il TFP non avrebbe esaminato se lo stato di gravidanza della ricorrente, cui il suo gesto sarebbe connesso, avrebbe comportato o costituito una discriminazione indiretta della ricorrente (con riferimento ai punti 139 e segg. della sentenza impugnata).