20.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/11


Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Causa T-361/12)

2012/C 319/21

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: C. Jones e M. Carter, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donau Kanol GmbH & Co KG (Ried im Traunkreis, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 giugno 2012, nel procedimento R 851/2011-4;

accogliere nella sua interezza la domanda di marchio comunitario n. 8777005 presentata dalla ricorrente, ovvero, in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;

condannare l’UAMI alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECOFORCE» per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8777005.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 7243173 del marchio figurativo «ECO FORTE» per prodotti delle classi 1, 3 e 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.