20.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/11 |
Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)
(Causa T-361/12)
2012/C 319/21
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: C. Jones e M. Carter, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donau Kanol GmbH & Co KG (Ried im Traunkreis, Austria)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 giugno 2012, nel procedimento R 851/2011-4; |
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accogliere nella sua interezza la domanda di marchio comunitario n. 8777005 presentata dalla ricorrente, ovvero, in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso; |
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condannare l’UAMI alle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECOFORCE» per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8777005.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 7243173 del marchio figurativo «ECO FORTE» per prodotti delle classi 1, 3 e 5.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.