13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/9


Ricorso proposto il 2 agosto 2012 — Evonik Degusta/Commissione

(Causa T-341/12)

2012/C 311/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: avvocati C. Steinle, M. Holm-Hadulla e C. von Köckritz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, la decisione della Commissione del 24 maggio 2012, C(2012) 3534 def., di rigetto della richiesta proposta da Evonik Degussa di trattamento riservato dei dati contenuti nella decisione adottata nel caso COMP/F/38.620 — perossido di idrogeno e perborato —,

ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del mandato del consigliere-auditore (1) e del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione e ad essere ascoltata.

In proposito, la ricorrente ritiene che il consigliere-auditore non abbia esaminato le sue obiezioni di principio alla pubblicazione. In tal modo, egli non avrebbe rispettato l'ampiezza dei propri poteri e doveri e avrebbe violato l'articolo 8 del proprio mandato. Poiché né il consigliere-auditore né altri organi della Commissione avrebbero esaminato e considerato le obiezioni di principio sollevate dalla ricorrente contro la prevista pubblicazione, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe omesso di indagare tutti i profili rilevanti del caso concreto. In tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione e il diritto effettivo ad essere ascoltati (Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

In proposito si sostiene che la decisione contestata non conterrebbe alcuna motivazione in merito alle obiezioni sollevate dalla ricorrente contro la pubblicazione della versione estesa della decisione. Lo stesso varrebbe per le ragioni della Commissione e per l'interesse pubblico alla pubblicazione della versione estesa quasi cinque anni dopo la pubblicazione della originaria versione non confidenziale.

3)

Terzo motivo, vertente sull'esistenza di errori di diritto e di valutazione a causa della violazione del segreto professionale di cui all'articolo 339 TFUE e dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e a causa della violazione della riservatezza delle informazioni da pubblicare.

Nell'ambito di questo motivo, la ricorrente sostiene che i brani che la Commissione intende pubblicare nella versione estesa e non riservata della decisione sarebbero protetti dal segreto professionale e talvolta conterrebbero anche segreti aziendali. La pubblicazione di tali informazioni su internet violerebbe il diritto della ricorrente al rispetto del segreto professionale.

Ancora, la ricorrente sostiene che la prevista pubblicazione delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari delle misure di immunità o trattamento favorevole ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) e che il regolamento (CE) n. 1/2003 (3) e la disciplina in materia di immunità e di trattamento favorevole (4) conterrebbero specifiche disposizioni per l'accesso a tali informazioni fornite dai soggetti beneficiari di tali misure. Da ciò deriverebbe secondo la ricorrente, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze della Corte del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, Racc. pag. I-5885, e del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta) una presunzione secondo cui la pubblicazione di queste informazioni violerebbe gli interessi aziendali della ricorrente nonché lo scopo dell'attività di indagine della Commissione. Occorrerebbe pertanto provare specificamente l'esistenza di un particolare interesse pubblico alla pubblicazione di tali informazioni. Dal momento che, secondo la ricorrente, il consigliere-auditore avrebbe omesso di fornire tale prova, egli sarebbe pertanto incorso in un manifesto errore di valutazione.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente e del principio della certezza del diritto.

In proposito, la ricorrente sostiene che la Commissione, respingendo la richiesta di trattamento riservato e decidendo di pubblicare la versione controversa della decisione, avrebbe violato il principio di tutela dell'affidamento. La ricorrente infatti avrebbe confidato, a partire dalla presentazione della sua domanda di immunità o di trattamento favorevole, nella riservatezza delle informazioni trasmesse. Essa fonda il proprio legittimo affidamento sulle comunicazioni in materia di immunità e di trattamento favorevole e sulla prassi consolidata della Commissione, e ritiene che tale affidamento sia meritevole di tutela. Una violazione del principio di tutela dell'affidamento deriverebbe inoltre dal fatto che già nel 2007 la Commissione aveva pubblicato una versione definitiva non riservata della decisione, nella quale aveva accettato gli omissis proposti dalla ricorrente. La ricorrente sostiene che non sussisterebbe alcun fondamento giuridico né alcuna ragione sostanziale che giustifichi un successivo mutamento di tale decisione.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione del vincolo di scopo

Nell'ambito di questo motivo, la ricorrente sostiene che l'utilizzo delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari di immunità o di trattamento favorevole come informazioni pubbliche violerebbe il vincolo di scopo di queste informazioni, previsto nell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e nel punto 48 della comunicazione della Commissione sull'accesso al fascicolo istruttorio (5). Ciò varrebbe in particolare allorché tale utilizzo avvenga più di sei anni dopo la chiusura del procedimento amministrativo.


(1)  Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] [TFUE] (GU L 1, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

(5)  Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005, C 325, pag. 7).