22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/37


Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Klizli/Consiglio

(Causa T-336/12)

2012/C 287/67

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yousef Klizli (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. Z. Garkova-Lyutskanova)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, con il quale il ricorrente

sostiene di essere stato erroneamente iscritto, quale persona che fornisce sostegno finanziario al regime.

2)

Secondo motivo, con il quale il ricorrente

sostiene che i controversi atti del Consiglio sono stati adottati in assenza di qualsiasi fondamento giuridico e violano l’obbligo di motivazione, i diritti della difesa, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed il diritto di proprietà; inoltre essi violano il principio di proporzionalità e pregiudicano la reputazione del ricorrente.