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29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/26 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)
(Causa T-324/12)
2012/C 295/47
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Saint Gobain Cirstaleria, SL (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 maggio 2012, nei procedimenti riuniti R 1193/2011-5 e R 1426/2011-5, nella parte in cui ha accolto l’opposizione dell’opponente avverso la domanda di marchio comunitario per alcuni dei prodotti e servizi richiesti; |
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condannare il convenuto, se del caso in solido con l’opponente, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ECOSE TECHNOLOGY», per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 e 40 — domanda di marchio comunitario n. W 998610.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2556409 del marchio denominativo «ECOSEC FACHADAS», per prodotti delle classi 17 e 19.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per alcuni dei prodotti controversi.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa, rigetto del ricorso e conferma della decisione controversa quanto al resto.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.