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29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/26 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE)
(Causa T-323/12)
2012/C 295/46
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Saint Gobain Cristaleria, SL (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 aprile 2012, procedimento R 259/2011-5, nella parte in cui ha accolto l’opposizione dell’opponente avverso la domanda di marchio comunitario registrato per parte dei prodotti e servizi richiesti; |
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condannare il convenuto ed eventualmente l’opponente a sopportare in solido tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ECOSE», per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 e 40 — domanda di marchio comunitario n. W00993849
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio spagnolo n. 2556409 del marchio denominativo «ECOSEC FACHADAS», per prodotti delle classi 17 e 19
Decisione della divisione d’opposizione: l’opposizione per parte dei prodotti impugnati è stata accolta
Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è stata parzialmente annullata, il ricorso è stato respinto e la decisione impugnata è stata confermata quanto al resto
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009