8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/16 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)
(Causa T-300/12)
2012/C 273/28
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter e A. Berger, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A Colmeia do Minho Lda (Aldeia de Paio Pires, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 aprile 2012 nel procedimento R 1981/2010-2 nella parte in cui ha accolto l’opposizione; |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento; e |
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condannare la parte interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’Ufficio. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FAIRGLOBE», per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 6896261
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 221497 del marchio figurativo «GLOBO PORTUGAL», per prodotti della classe 30; registrazione portoghese n. 221498 del marchio figurativo «GLOBO PORTUGAL», per prodotti della classe 29; registrazione portoghese n. 311549 del marchio denominativo «GLOBO», per prodotti della classe 29; registrazione portoghese n. 337398 del marchio denominativo «GLOBO», per prodotti delle classi 2, 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale e rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e della Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio. |