8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/16


Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Lidl Stiftung/UAMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)

(Causa T-300/12)

2012/C 273/28

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter e A. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: A Colmeia do Minho Lda (Aldeia de Paio Pires, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 aprile 2012 nel procedimento R 1981/2010-2 nella parte in cui ha accolto l’opposizione;

condannare il convenuto alle spese del procedimento; e

condannare la parte interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FAIRGLOBE», per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 6896261

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 221497 del marchio figurativo «GLOBO PORTUGAL», per prodotti della classe 30; registrazione portoghese n. 221498 del marchio figurativo «GLOBO PORTUGAL», per prodotti della classe 29; registrazione portoghese n. 311549 del marchio denominativo «GLOBO», per prodotti della classe 29; registrazione portoghese n. 337398 del marchio denominativo «GLOBO», per prodotti delle classi 2, 29 e 30

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale e rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e della Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95 della Commissione;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.