8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/12


Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Bimbo/UAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)

(Causa T-277/12)

2012/C 273/20

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Café do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4;

in subordine e soltanto nel caso di rigetto della precedente richiesta, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4; e

condannare il convenuto e la controinteressata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in nero, rosso, oro e bianco «Caffè KIMBO», per prodotti rientranti nelle classi 11, 21 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 3478311

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione del marchio spagnolo n. 291655 del marchio denominativo «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30; il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa e rigetto del ricorso quanto al resto

Motivi dedotti:

violazione degli articoli 64, 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; e

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.