18.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/17


Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Energetický a průmyslový e EP Investment Advisors/Commissione

(Causa T-272/12)

2012/C 250/31

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Repubblica ceca) e EP Investment Advisors s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Desai, solicitor, J. Schmidt e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 28 Marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1) (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) nel caso COMP/39.793 — EPH e altri;

in subordine, annullare per l’intero l’ammenda inflitta alle ricorrenti, o ridurla ad un importo adeguato;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione di requisiti procedurali essenziali. In particolare, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei loro diritti della difesa, a causa di irregolarità nello svolgimento degli accertamenti, segnatamente in quanto la Commissione non avrebbe garantito che i soggetti interessati fossero adeguatamente informati in ordine agli obblighi da rispettare nel corso degli accertamenti e alle conseguenze del loro mancato rispetto.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della Commissione secondo le quali le ricorrenti avevano rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sarebbero infondate e sproporzionate. Le ricorrenti affermano che le prove prodotte dalla Commissione in ordine allo sblocco di un indirizzo di posta elettronica o alla deviazione di messaggi di posta elettronica verso il server delle ricorrenti nel caso di specie non erano sufficienti a fondare una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Le ricorrenti sostengono inoltre di non avere intralciato gli accertamenti intenzionalmente o per negligenza.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio della «presunzione d’innocenza», in quanto la Commissione avrebbe affrontato il caso con insufficiente accuratezza e trasparenza, mentre sarebbero stati presenti elementi indicanti che la Commissione aveva un atteggiamento sfavorevole nei confronti delle ricorrenti, in conseguenza di eventi indipendenti non imputabili alle ricorrenti.

4)

Quarto motivo (in subordine), dedotto a sostegno della seconda conclusione qualora il Tribunale ritenesse di non annullare la decisione impugnata nella sua interezza, motivo vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe violato il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione nel determinare l’ammenda.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).