18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/17 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Energetický a průmyslový e EP Investment Advisors/Commissione
(Causa T-272/12)
2012/C 250/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Repubblica ceca) e EP Investment Advisors s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Desai, solicitor, J. Schmidt e M. Peristeraki, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 28 Marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1) (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti) nel caso COMP/39.793 — EPH e altri; |
— |
in subordine, annullare per l’intero l’ammenda inflitta alle ricorrenti, o ridurla ad un importo adeguato; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione di requisiti procedurali essenziali. In particolare, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei loro diritti della difesa, a causa di irregolarità nello svolgimento degli accertamenti, segnatamente in quanto la Commissione non avrebbe garantito che i soggetti interessati fossero adeguatamente informati in ordine agli obblighi da rispettare nel corso degli accertamenti e alle conseguenze del loro mancato rispetto. |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della Commissione secondo le quali le ricorrenti avevano rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sarebbero infondate e sproporzionate. Le ricorrenti affermano che le prove prodotte dalla Commissione in ordine allo sblocco di un indirizzo di posta elettronica o alla deviazione di messaggi di posta elettronica verso il server delle ricorrenti nel caso di specie non erano sufficienti a fondare una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Le ricorrenti sostengono inoltre di non avere intralciato gli accertamenti intenzionalmente o per negligenza. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio della «presunzione d’innocenza», in quanto la Commissione avrebbe affrontato il caso con insufficiente accuratezza e trasparenza, mentre sarebbero stati presenti elementi indicanti che la Commissione aveva un atteggiamento sfavorevole nei confronti delle ricorrenti, in conseguenza di eventi indipendenti non imputabili alle ricorrenti. |
4) |
Quarto motivo (in subordine), dedotto a sostegno della seconda conclusione qualora il Tribunale ritenesse di non annullare la decisione impugnata nella sua interezza, motivo vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe violato il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione nel determinare l’ammenda. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).