25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/23


Ricorso proposto l’8 giugno 2012 — Hammar Nordic Plugg/Commissione

(Causa T-253/12)

2012/C 258/42

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Hammar Nordic Plugg AB (Trollhättan, Svezia) (rappresentanti: I. Otken Eriksson e U. Öberg, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione europea dell’8 febbraio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA. 28809 (caso C 29/2010, ex NN 42/2010 ed ex CP 194/2009), concesso dalla Svezia a favore della Hammar Nordic Plugg;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La ricorrente asserisce che il comune di Vänersborg non ha concesso un aiuto illegittimo alla ricorrente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE vendendo e dando in locazione proprietà rientranti nel patrimonio pubblico al di sotto del loro valore di mercato. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione avrebbe svolto una serie di valutazioni non corrette riguardo alla qualificazione giuridica delle asserite misure di aiuto di Stato, in quanto

La Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che l’acquisto dell’impianto per SEK 17 milioni, in una prima fase, avrebbe potuto costituire aiuto di Stato;

La Commissione ha trascurato di considerare che l’effettivo prezzo di vendita di SEK 8 milioni corrisponde al valore di mercato dell’impianto;

La Commissione non ha preso in esame il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato, fissando valutazioni effettuate a posteriori in fasi diverse come base della sua decisione, piuttosto che l’effettiva vendita avvenuta ad un investitore privato;

la cosiddetta «terza stima nella relazione PwC» nella fase di valutazione del marzo 2008 non costituiva un indicatore affidabile dell’effettivo valore di mercato dell’impianto, e

la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che l’impianto è stato poi effettivamente venduto per SEK 8 milioni nel maggio 2011 in seguito al bando della gara indetta nel contesto del fallimento del nuovo acquirente.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto gli asseriti aiuti di Stato non avrebbero falsato la concorrenza e non avrebbero inciso sul commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della Commissione di svolgere indagini e del suo dovere di fornire la motivazione, nonché sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente.