11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/26 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2012 — Uralita/Commissione
(Causa T-250/12)
2012/C 243/46
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Uralita, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: K. Struckmann, avvocato, e G. Forwood, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare: |
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l’articolo 1, punto 2, della decisione della Commissione europea C(2012) 1965, del 27 marzo 2012, che modifica la decisione C(2008) 2626, dell’11 giugno 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.695 — CLORATO DI SODIO), in quanto impone alla ricorrente un’ammenda di EUR 4 231 000; |
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l’articolo 2 della decisione della Commissione C(2012) 1965, del 27 marzo 2012 — Caso COMP/38.695 — Clorato di Sodio; nonché |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi alternativi.
1) |
Con il primo motivo di ricorso, essa asserisce l’illegittimità della decisione di infliggere un’ammenda dopo la scadenza della prescrizione prevista dall’articolo 25, punto 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), e di trattenere gli interessi maturati su questa somma. |
2) |
Con il secondo motivo di ricorso, essa sostiene alternativamente che la Commissione abbia illegittimamente trattenuto l’importo dell’ammenda inflitta con la decisione C(2012) 1965, del 27 marzo 2012, interessi inclusi, prima che l’ammenda fosse dovuta. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).