11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/25 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2012 — Cat Media Pty/UAMI — Avon Products (RETANEW)
(Causa T-246/12)
2012/C 243/44
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cat Media Pty Ltd (Warriewood, Australia) (rappresentante: I. De Freitas, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Avon Products, Inc. (New York, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2012, nel procedimento R 740/2011-1; |
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condannare il ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RETANEW», per prodotti della classe 3 — Domanda di marchio comunitario n. W00884450
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 3531051 del marchio denominativo «ANEW» per prodotti delle classi 3 e 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto in toto della domanda
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.