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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/20 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2012 — Elitaliana/Eulex Kosovo et Starlite Aviation Operations
(Causa T-213/12)
2012/C 200/40
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Elitaliana SpA (Roma, Italia) (rappresentante: R. Colagrande, avvocato)
Convenute: Eulex Kosovo — European Union Rule of Law Mission (Pristina, République du Kosovo) e Starlite Aviation Operations (Dublin, Irlanda)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i provvedimenti di Eulex — di contenuto e data sconosciuti alla ricorrente — di aggiudicazione della gara denominata EuropeAid/131516/D/SER/XK — Helicopter Support to the EULEX Mission in Kosovo (PROC/272/11) alla società Starlite Aviation Operations, comunicata da Eulex alla con lettera del 29.3.2012 (pervenuta in pari data via e-mail) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare, ove occorra, della nota, 2012-DAS-0392 del 17.4.2012, con cui Eulex ha negato alla ricorrente l’accesso agli atti di gara richiesti in data 2.4.2012; |
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condannare Eulex al risarcimento dei danni (in forma specifica o per equivalente) in favore della ricorrente nella misura sopra specificata ai paragrafi 37 e ss.; |
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condannare Eulex al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge in via principale contro i provvedimenti di Eulex di aggiudicazione della gara denominata «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Helicopter Support to the EULEX Mission in Kosovo (PROC/272/11)» alla società Starlite Aviation Operations, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. La ricorrente chiede a questo riguardo il risarcimento dei danni conseguenti.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione e/o falsa applicazione del Bando pubblicato in data 18.10.2011 anche in riferimento agli artt. 46 e ss. della direttiva n. 18/2004/CE (1); alla violazione dei generali principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento come anche prescritti dalla «Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne della UE» (Prag) cui la procedura era assoggettata; nonché alla violazione dei generali principi di garanzia di effettiva concorrenzialità in relazione agli standards prescritti per il servizio da appaltare.
Si fa valere a questo riguardo che la procedura è stata aggiudicata a concorrente non in possesso dei requisiti tecnici richiesti dal Bando.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.