21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/24 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Alchaar/Consiglio
(Causa T-203/12)
2012/C 217/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Alep, Siria) (rappresentante: avv. A. Korkmaz)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente:
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annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua comunicazione del 16 marzo 2012 indirizzata al ricorrente, nei limiti in cui essa mantiene l’iscrizione di quest’ultimo negli elenchi controversi; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali, in particolare dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nei limiti in cui il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna notifica formale della sua iscrizione nell’elenco delle persone sanzionate e i motivi della sua iscrizione indicati negli atti impugnati non sarebbero sufficienti per giustificare le sanzioni. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica. |