25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/22


Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Shannon Free Airport Development/Commissione

(Causa T-200/12)

2012/C 258/41

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shannon Free Airport Development Co. Ltd (Shannon, Irlanda) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la decisione del 28 febbraio 2012 della Delegazione dell’Unione europea in Ucraina, divisione Contratti e Affari economici, adottata nel contesto della gara d’appalto EuropeAid/131567/C/SER/UA, «Progetto di supporto e diversificazione del turismo della Crimea», nonché le decisioni successive adottate nello stesso contesto dalla medesima autorità e dal Direttore della DG Sviluppo della Commissione europea;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo sostanziale di motivazione, con il quale la ricorrente sostiene che:

la giurisprudenza e la legislazione impongono alla convenuta l’obbligo di rappresentare chiaramente i vantaggi dell’offerta selezionata, e non di limitarsi a contestare il valore degli elementi di prova presentati dalla ricorrente; un’amministrazione efficiente deve esaminare se essi sono veritieri e valutare correttamente le allegazioni, a fortiori in talune circostanze aggravanti.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo sostanziale del rispetto del procedimento applicabile, con il quale la ricorrente sostiene che:

il procedimento di valutazione che il comitato di valutazione era tenuto a seguire era inficiato da irregolarità, delle quali la convenuta era edotta e che non ha considerato prima di pubblicare gli esiti. Di conseguenza le decisioni adottate successivamente risultano illegittime, nei limiti in cui esse si fondano sul risultato di tali irregolarità.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione della parità di trattamento e sullo sviamento di potere, con il quale la ricorrente sostiene che:

il procedimento illegittimo è stato applicato soltanto al consorzio al quale partecipava la ricorrente, in violazione del principio di non discriminazione. Risulta inoltre che l’unico obiettivo del procedimento illegittimo fosse l’eliminazione del consorzio della ricorrente dal primo posto nell’elenco di valutazione.