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14.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/8 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2012 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)
(Causa T-194/12)
2012/C 209/13
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: R. Hacon, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bauer Consumer Media Ltd (Peterborough, Regno Unito)
Conclusioni
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Annullare la decisione adottata dalla prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) il 9 febbraio 2012 nel procedimento R 239/2011-1; |
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respingere la domanda di cui trattasi per tutti i prodotti e i servizi per i quali essa era stata pubblicata per finalità di opposizione; |
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in subordine, dichiarare che gli elementi di prova relativi all’uso effettivo sono sufficienti e rinviare l’opposizione dinanzi alla divisione d’opposizione affinché statuisca sul contenzioso tra i marchi di cui trattasi; e |
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condannare l’opponente a sopportare le spese del procedimento d’opposizione, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente ricorso, e a rimborsare le tasse di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GOLF WORLD» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 7070147
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo Benelux «GOLF WORLD» registrato con il n. 465586, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo danese «GOLF WORLD» registrato con il n. 541/1991, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo francese «GOLF WORLD» registrato con il n. 1551025, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo greco «GOLF WORLD» registrato con il n. 96430, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo italiano «GOLF WORLD» registrato con il n. 575282, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo spagnolo «GOLF WORLD» registrato con il n. 1308477, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo svedese «GOLF WORLD» registrato con il n. 229611, per prodotti della classe 16; il marchio verbale portoghese «GOLF WORLD» registrato con il n. 259281 per prodotti della classe 16; il marchio verbale irlandese «GOLF WORLD» registrato con il n. 113474, per prodotti della classe 16
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.