16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/29


Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — HTTS/Consiglio

(Causa T-182/12)

2012/C 174/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Kienzle e M. Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, ivi comprese le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l’obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi cui si applicano misure restrittive ai sensi dell’articolo 23 del regolamento impugnato.

Il Consiglio avrebbe violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, poiché non le avrebbe dato l’opportunità di prendere posizione prima che essa fosse reinserita negli elenchi di sanzioni e di chiedere in tal modo un riesame da parte del Consiglio.

2)

Secondo motivo, vertente sull’infondatezza del rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni

I motivi indicati dal Consiglio per il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni non giustificherebbero tale iscrizione e sarebbero sostanzialmente erronei. In particolare, la ricorrente non sarebbe controllata dalla IRISL.

L’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni si baserebbe su un errore manifesto di valutazione della sua situazione e delle sue attività da parte del Consiglio.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale della ricorrente al rispetto della proprietà

Il rinnovo dell’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni rappresenterebbe una lesione non giustificata del suo diritto fondamentale di proprietà, poiché la ricorrente non sarebbe in grado di comprendere, sulla base dell’insufficiente motivazione fornita dal Consiglio, le ragioni del suo inserimento nell’elenco delle persone colpite dalle misure sanzionatorie.

L’iscrizione della ricorrente negli elenchi di sanzioni costituirebbe una lesione sproporzionata dei suoi diritti di proprietà e sarebbe manifestamente inappropriata rispetto al conseguimento degli scopi perseguiti dal regolamento impugnato. In ogni caso, essa eccederebbe quanto è necessario per il conseguimento di detti scopi.