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2.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/11 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2012 — Ternavsky/Consiglio
(Causa T-163/12)
2012/C 157/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Anatoly Ternavsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Rapin ed E. Van den Haute, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
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annullare il punto 2 dell’allegato II della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il punto 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; |
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condannare il Consiglio al pagamento integrale delle spese; |
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qualora il Tribunale statuisca che non vi è luogo a provvedere, condannare il Consiglio alle spese in applicazione del combinato disposto dell’articolo 87, paragrafo 6, e dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente su una ricostruzione manifestamente erronea dei fatti per quanto riguarda le ragioni che hanno condotto all’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone sanzionate, menzionate dagli atti del Consiglio. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione degli atti impugnati, dal momento che le ragioni indicate non sarebbero di alcuna utilità per comprendere la necessità di tale iscrizione. |
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3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione della decisione 2010/639/PESC e del regolamento (CE) n. 765/2006, come modificati, nonché del principio di non discriminazione, da un lato, in quanto l’ambito di applicazione di tali atti sarebbe stato esteso ad un uomo d’affari senza dimostrare condotte a sostegno del regime del presidente Lukashenko che potessero essergli imputate e, dall’altro, in quanto altri uomini d’affari, che il Consiglio riteneva a loro volta vicini al potere bielorusso, non sono stati iscritti negli elenchi europei dei soggetti sanzionati, a differenza del ricorrente. |