|
A.
|
A sostegno della sua domanda di annullamento dell’articolo 1, nonché degli articoli da 4 a 6, della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, la ricorrente invoca dieci motivi
|
1)
|
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
—
|
per erroneità e contrarietà alla giurisprudenza «Combus» del Tribunale (1) della classificazione come aiuto di Stato del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi sopportati da un'ex-impresa statale a titolo di pensioni, ereditati dal passato;
|
|
|
2)
|
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 1, lettera b), (i), del regolamento (CE) n. 659/1999 (2)
|
—
|
per erronea classificazione del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi a titolo di pensioni ereditati dal passato quale «nuovi» aiuti
|
|
|
3)
|
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
—
|
in quanto la disciplina tariffaria è stata erroneamente considerata come elemento di aiuto in contrasto con la giurisprudenza «PreussenElektra» della Corte (3) nonché per la contestazione di un mero (asserito) errore di allocazione dei costi tra due gruppi di prodotti quale elemento di aiuto;
|
|
|
4)
|
Quarto motivo, vertente sul difetto di competenza e errore di valutazione nonché violazione del divieto di discriminazione e dell’obbligo di cooperazione leale con gli Stati membri
|
—
|
per intervento retroattivo sulla disciplina tariffaria nazionale nonostante tale disciplina fosse nota da tempo, anche in contrasto con il complesso della prassi decisionale sinora adottata dalla Commissione.
|
|
|
5)
|
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE
|
—
|
per erronea determinazione dei contributi previdenziali a carico dei concorrenti privati (in prosieguo: il «Benchmark») nonché incremento fittizio degli importi lordi effettivi dei funzionari quale base imponibile per l’applicazione del «Benchmark»;
|
|
|
6)
|
Sesto motivo, vertente sul difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE
|
—
|
in quanto il contenuto estremamente ampio della decisione impugnata sarebbe, in parte non chiaro, contraddittorio o incomprensibile e la connessione tra le singole parti non sarebbe evidente;
|
|
|
7)
|
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio determinatezza e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
—
|
per descrizione contraddittoria e per insufficiente chiarezza delle modalità di calcolo della somma rimborsabile.
|
|
|
8)
|
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una «ragionevole durata del procedimento» quale elemento del diritto ad una «buona amministrazione» in conformità all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali») e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99
|
—
|
per una durata del procedimento superiore a dodici anni, intercorsa tra la decisione di avvio del procedimento del 1999 e la decisione impugnata del 25 gennaio 2012;
|
|
|
9)
|
Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una «buona amministrazione» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali nonché dell’articolo 15 del regolamento n. 659/99
|
—
|
per l'inerzia totale relativamente alla disciplina tariffaria di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del Postgesetz (legge sulla posta; in prosieguo: il «PostG»), nota alla Commissione almeno dal 1999, ma divenuta oggetto del procedimento solo dopo più di undici anni con la decisione di proroga del 10 maggio 2011;
|
|
|
10)
|
Decimo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali tutelati della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di buona amministrazione nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99
|
—
|
per inosservanza del carattere conclusivo del procedimento della decisione del 2002, che, contrariamente al dovere imperativo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99, decisione che, secondo la Commissione, non avrebbe deciso in modo «definitivo» circa le misure di Stato, oggetto del procedimento, tra cui anche i costi a titolo di pensioni.
|
|
|