9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/20 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — Bial — Portela/UAMI — Probiotical (PROBIAL)
(Causa T-113/12)
2012/C 165/35
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti B. Braga da Cruz e J. Pimenta)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Probiotical SpA (Novara, Italia)
Conclusioni
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 dicembre 2011, procedimento R 1925/2010-4; |
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ingiungere al convenuto di negare la registrazione del marchio comunitario n. 2408128 «PROBIAL»; e |
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in blu scuro e blu chiaro «PROBIAL», per prodotti delle classi 1, 5 e 31 — Domanda di marchio comunitario n. 2408128
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio portoghese n. 155284 del marchio denominativo «Bial», per prodotti della classe 5; il marchio «Bial» in quanto ben noto in Portogallo; la registrazione di marchio comunitario n. 1400183 del marchio figurativo in bianco e nero «Bial», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 42; la registrazione di marchio spagnolo n. 2026481 del marchio figurativo in bianco e nero «Bial», per servizi della classe 35; la registrazione internazionale n. 490635 del marchio in caratteri standard «Bial», per prodotti della classe 5; l’insegna di stabilimento n. 868 del segno figurativo «Bial»; il nome di stabilimento n. 35157 per la parola «Bial»; il logo n. 951 del segno figurativo «Bial»
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i marchi di cui trattasi non fossero simili e non potessero essere confusi.