28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/23 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio
(Causa T-110/12)
2012/C 126/45
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 1 della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato; |
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annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, nella parte in cui la riguarda, ed eliminarla dal suo allegato; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente procedimento è diretto avverso la decisione 2011/783/PESC, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, nonché avverso il regolamento (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui le loro disposizioni includono la ricorrente tra i destinatari delle misure in essi contenute.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’inadempienza dell’obbligo di motivazione degli atti, poiché le norme impugnate sarebbero viziate da un’erronea motivazione, che difetta di fondamento nei confronti della ricorrente. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, poiché l’obbligo di motivazione non sarebbe stato rispettato. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto esso sarebbe stato limitato senza reale giustificazione. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché la ricorrente sarebbe stata trattata analogamente alle imprese che partecipano realmente alla proliferazione nucleare iraniana, fatto che la relega ingiustamente ad una posizione competitiva inferiore rispetto agli altri enti nazionali e stranieri che competono con essa sui diversi mercati. |
5) |
Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere, poiché sussisterebbero indizi gravi, precisi e concordanti che consentirebbero di sostenere che, nell’adottare la misura di congelamento dei capitali, si sono voluti raggiungere scopi diversi da quelli addotti dal Consiglio. |