28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/21 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 — Gas/UAMI — Grotto (BLUE JEANS GAS)
(Causa T-93/12)
2012/C 126/42
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: André Pierre Gas (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. L. Levy)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grotto SpA (Chiuppano, Italia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 dicembre 2011, procedimento R 620/2009-1, e rinviare la causa all’UAMI, affinché la giudichi nuovamente alla luce della emananda decisione; |
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condannare il titolare del marchio comunitario contestato a sopportare tutte le spese future di tale procedimento e a rimborsare al ricorrente le spese da esso finora sostenute per l’appello. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BLUE JEANS GAS» per beni delle classi 3, 9, 14 e 25 – marchio comunitario registrato n. 305050.
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione addotta per la domanda di dichiarazione di nullità si fonda, da un lato, sull’applicazione degli articoli 53, paragrafo 1, lettere a) e c), 8, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e, dall’altro, sulle registrazioni francesi nn. 1594704 e 1627459 dei marchi figurativi «-GAS- BIJOUX» e «BIJOUX -GAS-» per beni delle classi 14 e 25.
Decisione della divisione di annullamento: annullamento parziale del marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, annullamento parziale del marchio comunitario e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Motivi dedotti:
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Violazione dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 57, paragrafo 3) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95; violazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94 e dell’articolo L714, paragrafo 5, lettera b), del codice francese della proprietà intellettuale; violazione dell’articolo 73 del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 75), in quanto la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di diritto e di valutazione per quanto riguarda la prova dell’uso del marchio anteriore nella classe 25. |
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Errata applicazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e violazione dell’articolo 53 del regolamento n. 40/94 e delle disposizioni del diritto francese, articoli 2262 del Code Civil e L714, paragrafo 3, del codice francese della proprietà intellettuale, in quanto la valutazione del rischio di confusione effettuata dalla commissione di ricorso è erronea. |
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Violazione dell’articolo 74 del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha statuito ultra petita, pronunciandosi in merito al confronto tra beni della classe 14, il che non costituiva l’oggetto del ricorso di cui era investita. |
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Violazione dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, dopo aver deciso di esercitare le competenze della divisione di annullamento, non era legittimata a limitare la propria verifica al solo diritto anteriore risultante dal marchio n. 1594704, né a rinviare la causa alla divisione di annullamento affinché statuisse sugli altri diritti dedotti, che erano già stati oggetto di verifica. |