14.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/20


Ricorso proposto il 7 febbraio 2012 — Lafarge/Commissione

(Causa T-49/12)

2012/C 109/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lafarge (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Winckler, F. Brunet e C. Medina, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2011) 8890 della Commissione europea del 25 novembre 2011, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nella pratica 39520 — Cemento e prodotti connessi;

condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le sono conferiti dall’articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento n. 1/2003, esigendo che la ricorrente confermi che la sua risposta è completa, esatta e precisa oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni necessarie da apportare affinché la risposta sia completa, esatta e precisa.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe superato i limiti di quanto idoneo e necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito adottando una decisione diretta ad esigere che la ricorrente confermi la completezza, l’esattezza e la precisione della sua risposta oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni che devono essere necessariamente apportate affinché la risposta sia completa, esatta e precisa, laddove, alla luce dell’ampiezza delle informazioni richieste, tale conferma sarebbe impossibile e la Commissione avrebbe potuto prendere provvedimenti più idonei per assicurarsi che la risposta della ricorrente potesse costituire una base affidabile ai fini della valutazione della compatibilità dei comportamenti delle imprese con gli articoli 101 e 102 TFUE.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, in quanto la decisione impugnata equivarrebbe ad esigere dalla ricorrente che essa rinunci a tutte le riserve che accompagnano la sua risposta, mentre essa ha dovuto, a causa della complessità delle informazioni che le venivano richieste, procedere a numerosi arbitrati.

4)

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione in quanto la decisione impugnata sarebbe stata adottata senza prendere in considerazione gli elementi specifici del caso sollevati dalla ricorrente nella sua risposta e senza ascoltarla previamente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).