14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/19 |
Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Intesa Sanpaolo/UAMI– equinet Bank (EQUITER)
(Causa T-47/12)
2012/C 109/42
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 Ottobre 2011 nel procedimento R 2101/2010-1; |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «EQUITER», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 66707749.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario registrato n. 1600816 «EQUINET», per servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 38; marchio denominativo tedesco registrato n. 39962727 «EQUINET», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 38.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione.
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha errato nel valutare il materiale prodotto a sostegno dell’uso del marchio in quanto: i) mancano sufficienti indicazioni circa l’attività, il tempo, il luogo e l’estensione dell’uso del marchio, ii) mancano sufficienti indicazioni sulla natura dell’uso del marchio, e iii) la prova fornita dall’opponente non è sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio pertinente nei cinque anni precedenti la pubblicazione del marchio contestato.