10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/29


Ricorso proposto il 21 gennaio 2012 — PT Ecogreen Oleochemicals e altri/Consiglio

(Causa T-28/12)

2012/C 73/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonesia), Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (Singapore, Repubblica di Singapore), Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Rosslau, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Graafsma e J. Cornelis)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in prosieguo: il «regolamento di base»), in quanto il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la PTEO e la EOS costituiscono un’entità economica unica. Di conseguenza, il Consiglio, nel determinare il prezzo all’esportazione, ha detratto una commissione fittizia non ammissibile, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, dal momento che, in forza di una giurisprudenza ben consolidata, l’esistenza di un’entità economica unica preclude la possibilità di detrarre una commissione fittizia.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’inclusione di un margine di profitto fittizio del 5 % nell’applicazione di un adeguamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base configura un’interpretazione illegittima dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Soltanto l’effettivo rialzo ricevuto da un commerciante può essere detratto dal prezzo all’esportazione. Tale secondo motivo è dedotto in subordine esclusivamente nel caso in cui il Tribunale affermi che il Consiglio non è incorso in errore manifesto di valutazione nel respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la PTEO e la EOS costituiscono un’entità economica unica.


(1)  GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51.