Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014 – National Iranian Oil Company / Consiglio

(causa T‑578/12)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Indicazione e scelta della base giuridica — Competenza del Consiglio — Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità — Diritto di proprietà»

1. 

Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei confronti del ricorrente — Organizzazione governativa che invoca le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali — Assenza di disposizioni che escludono il diritto di ricorso di uno Stato terzo — Ricevibilità (Artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 35, 36)

2. 

Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Difetto o insufficienza di motivazione — Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 44)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere al procedimento previsto all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 54, 55)

4. 

Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran — Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio — Ammissibilità — Presupposti — Casi specifici e motivati (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 58‑83)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Decisione di congelamento dei capitali — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità — Portata — Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 — Inclusione [Art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8, a)] (v. punti 92‑96)

6. 

Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare — Portata del sindacato giurisdizionale [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8, a); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 105‑108)

7. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Certezza del diritto — Normativa dell’Unione — Requisito di chiarezza e di prevedibilità (v. punti 112, 113, 115‑123)

8. 

Diritto dell’Unione europea — Principi — Proporzionalità — Proporzionalità di un provvedimento — Criteri di valutazione (v. punto 126)

9. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Restrizione al diritto di proprietà — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8, a); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 127, 128)

10. 

Diritti fondamentali — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Invocazione da parte di una persona giuridica considerata emanazione di uno Stato terzo — Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutte le persone e entità che sono oggetto di misure restrittive — Ammissibilità (Art. 215, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, 25° considerando; regolamento del Consiglio n. 267/2012, 26° considerando) (v. punti 169‑171)

11. 

Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Portata del sindacato giurisdizionale — Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata (Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punto 177)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La National Iranian Oil Company sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3) 

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.