Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 aprile 2014 – Ferring / UAMI – Tillotts Pharma (OCTASA)
(causa T‑502/12)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA — Marchi nazionali, Benelux e internazionali denominativi anteriori PENTASA e OCTOSTIM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
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1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23‑25, 39, 69) |
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2. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Determinazione del pubblico destinatario — Livello di attenzione del pubblico — Prodotti farmaceutici [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26‑28) |
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3. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso parziale — Rilevanza — Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» contemplati nella registrazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 29) |
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4. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo OCTASA — Marchi denominativi PENTASA e OCTOSTIM [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 36, 71, 72) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1216/2011‑4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Ferring BV e la Tillotts Pharma AG.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 settembre 2012 (procedimento R 1216/2011‑4) è annullata. |
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2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring BV. |
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3) |
La Tillotts Pharma AG sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring. |
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 aprile 2014 – Ferring / UAMI – Tillotts Pharma (OCTASA)
(causa T‑502/12)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA — Marchi nazionali, Benelux e internazionali denominativi anteriori PENTASA e OCTOSTIM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
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1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23‑25, 39, 69) |
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2. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Determinazione del pubblico destinatario — Livello di attenzione del pubblico — Prodotti farmaceutici [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26‑28) |
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3. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso parziale — Rilevanza — Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» contemplati nella registrazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 29) |
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4. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo OCTASA — Marchi denominativi PENTASA e OCTOSTIM [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 36, 71, 72) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1216/2011‑4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Ferring BV e la Tillotts Pharma AG.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 settembre 2012 (procedimento R 1216/2011‑4) è annullata. |
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2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring BV. |
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3) |
La Tillotts Pharma AG sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring. |