Causa T‑334/12
Plantavis GmbH
e
NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV
contro
Commissione europea
e
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
«Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (UE) n. 432/2012 — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Eccezione di illegittimità — Registro delle indicazioni sulla salute»
Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 giugno 2015
Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso diretto contro l’autore dell’atto impugnato – Domanda di annullamento di un atto della Commissione proposta contro un organo dell’Unione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Atti di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari – Inclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 432/2012)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari – Mancata individuazione precisa da parte del ricorrente delle indicazioni che possono incidere sulla sua sfera giuridica – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 28, §§ 5 e 6; regolamento della Commissione n. 432/2012)
Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorso principale irricevibile – Irricevibilità dell’eccezione
(Art 277 TFUE)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Registro della Commissione relativo a indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Atto di carattere meramente informativo – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, 31° considerando e art.20)
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) fornito su richiesta della Commissione ai fini della valutazione delle indicazioni sulla salute – Atto non diretto a produrre effetti giuridici – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 13, § 3)
V. il testo della decisione.
(v. punto 20)
La nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE deve essere intesa nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi. Costituisce un atto regolamentare il regolamento n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Infatti, detto regolamento è stato adottato dalla Commissione nell’esercizio delle competenze d’esecuzione, nell’ambito della procedura di regolamentazione con controllo, e, conseguentemente, non costituisce un atto legislativo. Inoltre, il regolamento n. 432/2012 ha una portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici obbligatori nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.
(v. punti 24‑27)
La condizione dell’incidenza diretta, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE esige, da una parte, che la misura incriminata produca direttamente effetti nella sfera giuridica del ricorrente e, dall’altra, che essa non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari della misura stessa incaricati della sua applicazione, di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa incriminata senza intervento di altre norme intermedie.
Nel caso di un ricorso contro il regolamento n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, spetta al ricorrente identificare le indicazioni interessate da tale regolamento che incidono sulla sua sfera giuridica, al fine di dimostrare che quest’ultimo lo riguarda direttamente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Più in particolare, il ricorrente è tenuto a dimostrare che, al momento della proposizione del ricorso, egli utilizzava, nelle comunicazioni di natura commerciale relative ai suoi prodotti, indicazioni vietate a seguito dell’adozione del regolamento n. 432/2012. Al riguardo, non compete al giudice dell’Unione ricercare e identificare le indicazioni che potrebbero, eventualmente, fondare la ricevibilità del ricorso, segnatamente quando circa 2000 indicazioni sulla salute sono interessate, tra le quali 222 autorizzate e 1 719 vietate.
Peraltro, qualora le indicazioni che riguardano il ricorrente facciano parte della lista delle indicazioni in sospeso, in quanto siano ancora in fase di valutazione e la Commissione non si sia pronunciata definitivamente sulla loro autorizzazione o sul loro divieto, esse non possono dar luogo a un ricorso di annullamento. Infatti, le indicazioni che restano in sospeso continuano a beneficiare del regime giuridico loro applicabile prima dell’adozione del regolamento n. 432/2012. Conseguentemente, le imprese interessate da queste indicazioni possono continuare a utilizzarle nell’ambito delle loro attività di commercializzazione di prodotti alimentari conformemente all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
(v. punti 28, 30, 32, 36)
V. il testo della decisione.
(v. punti 50, 51)
Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo. Al fine di determinare se un atto o una decisione producano tali effetti, occorre avere riguardo alla loro sostanza.
Non costituisce, in quanto tale, un atto giuridico impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE il registro delle indicazioni sulla salute autorizzate creato dalla Commissione conformemente al regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Infatti, come emerge dal considerando 31 del regolamento n. 1924/2006, il registro delle indicazioni sulla salute autorizzate costituisce uno strumento di comunicazione a fini di trasparenza e di informazione, allo scopo di evitare domande riguardanti indicazioni che sono già state oggetto di valutazione. Nonostante questo registro fornisca informazioni sugli atti giuridici adottati nell’ambito delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, esso è nondimeno idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
(v. punti 56, 58, 59)
I pareri e le raccomandazioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 263 TFUE e non possono pertanto essere oggetto di un ricorso di annullamento. Inoltre, qualora si tratti di atti o di decisioni elaborati in più fasi, costituiscono, in via di principio, atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine del procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale.
Per quanto riguarda i pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) pubblicati a seguito delle valutazioni effettuate conformemente alla procedura prevista all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, essi intervengono, ai sensi di detta disposizione, in fasi intermedie della procedura e non sono quindi idonei a produrre effetti nella sfera giuridica dei terzi. Infatti, l’EFSA ha il compito di fornire pareri qualora l’ambito giuridico pertinente lo preveda. Orbene, in tali casi, l’EFSA non si trova nella posizione di adottare atti che produrrebbero effetti giuridici, poiché i soli atti impugnabili sono quelli che contengono la decisione finale adottata dalla Commissione riguardo all’autorizzazione o al divieto delle indicazioni esaminate. Pertanto, le valutazioni effettuate dall’EFSA nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non possono essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
(v. punti 61‑64)