Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 luglio 2014 – Spagna e a. / Commissione
(cause riunite T‑319/12 e T‑321/12)
«Aiuti di Stato — Cinematografo — Aiuto per la costruzione e gestione di un complesso cinematografico — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Criterio dell’investitore privato in economia di mercato — Aiuto di Stato a finalità regionale — Aiuto destinato a promuovere la cultura — Obbligo di motivazione»
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1. |
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi obiettivi — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35, 46) |
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2. |
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Valutazione alla luce del rendimento medio dei capitali investiti nel settore di cui trattasi — Ammissibilità — Limiti (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 39‑45) |
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3. |
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento contradditorio — Diritti degli interessati alla partecipazione e all’informazione — Carattere limitato (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punto 123) |
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4. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 107 TFUE, 108 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 149‑151, 166, 167) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione (2012) 3025 final, della Commissione europea, dell’8 maggio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.22668 [C 8/2008 (NN 4/2008)], cui la Spagna ha dato esecuzione in favore della Ciudad de la Luz, SA.
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Ciudad de la Luz, SA, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA e il Regno di Spagna sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |