Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 luglio 2014 – Spagna e a. / Commissione

(cause riunite T‑319/12 e T‑321/12)

«Aiuti di Stato — Cinematografo — Aiuto per la costruzione e gestione di un complesso cinematografico — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Criterio dell’investitore privato in economia di mercato — Aiuto di Stato a finalità regionale — Aiuto destinato a promuovere la cultura — Obbligo di motivazione»

1. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi obiettivi — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35, 46)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Valutazione alla luce del rendimento medio dei capitali investiti nel settore di cui trattasi — Ammissibilità — Limiti (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 39‑45)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento contradditorio — Diritti degli interessati alla partecipazione e all’informazione — Carattere limitato (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punto 123)

4. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 107 TFUE, 108 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 149‑151, 166, 167)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione (2012) 3025 final, della Commissione europea, dell’8 maggio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.22668 [C 8/2008 (NN 4/2008)], cui la Spagna ha dato esecuzione in favore della Ciudad de la Luz, SA.

Dispositivo

1) 

I ricorsi sono respinti.

2) 

La Ciudad de la Luz, SA, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA e il Regno di Spagna sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.