Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 maggio 2015 –
Yuanping Changyuan Chemicals / Consiglio
(causa T‑310/12)
«Dumping — Importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Cina — Dazio antidumping definitivo — Industria comunitaria — Determinazione del pregiudizio — Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n.1225/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto di presentare osservazioni — Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n.1225/2009»
1. |
Procedimento giurisdizionale — Presentazione del controricorso — Termine — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione — Controricorso presentato per telefax e deposito tardivo dell’originale dovuto a un malfunzionamento eccezionale dei servizi postali — Inclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, § 3, e 122; istruzioni pratiche alle parti, punto 7) (v. punti 80, 86‑93) |
2. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Nozione di industria dell’Unione — Scelta tra i due termini dell’alternativa prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 4, § 1) (v. punti 97‑100, 120) |
3. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Nozione di industria dell’Unione — Inclusione dei produttori che non sostengono la denuncia o che non cooperano all’inchiesta — Ammissibilità — Inclusione di un produttore che ha cessato la fabbricazione del prodotto simile durante il periodo considerato e prima del periodo di inchiesta — Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 4, § 1, e 5, § 4) (v. punti 103‑106, 114‑117) |
4. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Periodo di riferimento — Potere discrezionale delle istituzioni — Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 6, § 1) (v. punti 109, 110) |
5. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Potere discrezionale delle istituzioni — Cambiamento di approccio quanto all’inclusione dei produttori nell’industria dell’Unione — Ammissibilità — Possibilità per gli operatori economici di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art 4, § 1) (v. punto 120) |
6. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Fattori da prendere in considerazione — Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Errore manifesto di valutazione — Onore della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1, § 1, e 3, § 1, 2 e 5) (v. punti 124‑131) |
7. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Fattori da prendere in considerazione — Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione — Sussistenza di fattori e di indici che dimostrano una tendenza positiva — Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un notevole pregiudizio causato all’industria dell’Unione. (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punto 135) |
8. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Fattori da prendere in considerazione — Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione — Criteri di valutazione — Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT 1994 — Presa in considerazione di dati macroeconomici e microeconomici che mostrano tendenze diverse o che non sono disponibili per tutti i produttori dell’industria dell’Unione — Ammissibilità (Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping 1994», art. 3.4; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punti 140, 143, 144, 147) |
9. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Svolgimento dell’inchiesta — Obbligo della Commissione di verificare l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate — Limiti — Cooperazione volontaria delle parti interessate (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 8, 16, § 1, e 18) (v. punti 150‑152) |
10. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Motivazione insufficiente del calcolo del margine di pregiudizio e della determinazione del margine di profitto — Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità — Annullamento del regolamento (Art. 296 TFUE) (v. punti 170‑175, 182‑187, 191‑196, 202‑204) |
11. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo — Margine che ci si può ragionevolmente attendere in assenza di dumping (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 9, § 4) (v. punto 189) |
12. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Portata — Comunicazione da parte della Commissione alle imprese dell’informazione finale — Inosservanza del termine minimo di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni — Violazione del principio di buona amministrazione — Conseguenze quanto alla validità del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 5] (v. punti 209‑214, 224, 225) |
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co., escluse quelle causate a quest’ultima dall’intervento della Commissione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co. a causa del suo intervento. |
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 maggio 2015 –
Yuanping Changyuan Chemicals / Consiglio
(causa T‑310/12)
«Dumping — Importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Cina — Dazio antidumping definitivo — Industria comunitaria — Determinazione del pregiudizio — Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n.1225/2009 — Obbligo di motivazione — Diritto di presentare osservazioni — Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n.1225/2009»
1. |
Procedimento giurisdizionale — Presentazione del controricorso — Termine — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione — Controricorso presentato per telefax e deposito tardivo dell’originale dovuto a un malfunzionamento eccezionale dei servizi postali — Inclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, § 3, e 122; istruzioni pratiche alle parti, punto 7) (v. punti 80, 86‑93) |
2. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Nozione di industria dell’Unione — Scelta tra i due termini dell’alternativa prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 4, § 1) (v. punti 97‑100, 120) |
3. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Nozione di industria dell’Unione — Inclusione dei produttori che non sostengono la denuncia o che non cooperano all’inchiesta — Ammissibilità — Inclusione di un produttore che ha cessato la fabbricazione del prodotto simile durante il periodo considerato e prima del periodo di inchiesta — Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 4, § 1, e 5, § 4) (v. punti 103‑106, 114‑117) |
4. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Periodo di riferimento — Potere discrezionale delle istituzioni — Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 6, § 1) (v. punti 109, 110) |
5. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Potere discrezionale delle istituzioni — Cambiamento di approccio quanto all’inclusione dei produttori nell’industria dell’Unione — Ammissibilità — Possibilità per gli operatori economici di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art 4, § 1) (v. punto 120) |
6. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Fattori da prendere in considerazione — Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Errore manifesto di valutazione — Onore della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1, § 1, e 3, § 1, 2 e 5) (v. punti 124‑131) |
7. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Fattori da prendere in considerazione — Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione — Sussistenza di fattori e di indici che dimostrano una tendenza positiva — Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un notevole pregiudizio causato all’industria dell’Unione. (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punto 135) |
8. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Fattori da prendere in considerazione — Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione — Criteri di valutazione — Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT 1994 — Presa in considerazione di dati macroeconomici e microeconomici che mostrano tendenze diverse o che non sono disponibili per tutti i produttori dell’industria dell’Unione — Ammissibilità (Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping 1994», art. 3.4; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punti 140, 143, 144, 147) |
9. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Svolgimento dell’inchiesta — Obbligo della Commissione di verificare l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate — Limiti — Cooperazione volontaria delle parti interessate (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 8, 16, § 1, e 18) (v. punti 150‑152) |
10. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Motivazione insufficiente del calcolo del margine di pregiudizio e della determinazione del margine di profitto — Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità — Annullamento del regolamento (Art. 296 TFUE) (v. punti 170‑175, 182‑187, 191‑196, 202‑204) |
11. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo — Margine che ci si può ragionevolmente attendere in assenza di dumping (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 9, § 4) (v. punto 189) |
12. |
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Portata — Comunicazione da parte della Commissione alle imprese dell’informazione finale — Inosservanza del termine minimo di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni — Violazione del principio di buona amministrazione — Conseguenze quanto alla validità del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 5] (v. punti 209‑214, 224, 225) |
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co., escluse quelle causate a quest’ultima dall’intervento della Commissione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co. a causa del suo intervento. |