Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione in considerazione della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 22)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 24‑28)
3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» oggetto della registrazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 47)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2012 (procedimento R 1981/2010‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la A Colmeia do Minho L da e la Lidl Stiftung & Co. KG.
Dispositivo
1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 aprile 2012 (procedimento R 1981/2010‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la A Colmeia do Minho L da e la Lidl Stiftung & Co. KG, è annullata nella parte in cui ha dichiarato che l’uso effettivo dei marchi anteriori era stato adeguatamente dimostrato.
2) L’UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Lidl Stiftung & Co. KG.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 ottobre 2014 – Lidl Stiftung / UAMI – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)
(causa T‑300/12)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FAIRGLOBE — Marchi nazionali denominativi anteriori GLOBO — Impedimento relativo alla registrazione — Mancato uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»
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1. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione in considerazione della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 22) |
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2. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 24‑28) |
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3. |
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso parziale — Rilevanza — Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» oggetto della registrazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 47) |
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2012 (procedimento R 1981/2010‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la A Colmeia do Minho Lda e la Lidl Stiftung & Co. KG.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 aprile 2012 (procedimento R 1981/2010‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la A Colmeia do Minho Lda e la Lidl Stiftung & Co. KG, è annullata nella parte in cui ha dichiarato che l’uso effettivo dei marchi anteriori era stato adeguatamente dimostrato. |
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2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Lidl Stiftung & Co. KG. |