Causa T‑265/12

Schenker Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto merci aereo internazionale — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Elementi di prova contenuti in una domanda di immunità — Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti — Norme deontologiche relative all’obbligo di lealtà e al divieto della doppia rappresentanza — Obblighi fiduciari — Pregiudizio al commercio fra Stati membri — Imputabilità del comportamento illecito — Scelta delle società — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Cooperazione — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016

  1. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata

    (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione — Ammissibilità — Presupposti

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

  3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di accertamento della Commissione — Potere di imporre la produzione di una comunicazione tra avvocato e cliente — Limiti — Tutela della riservatezza di tale comunicazione — Portata

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2, 17 e 19)

  4. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova forniti da un’impresa in una domanda di immunità — Ammissibilità — Avvocato che ha violato il divieto della doppia rappresentanza o l’obbligo di lealtà — Irrilevanza — Presupposti

    (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

  5. Concorrenza — Trasporti — Regole di concorrenza — Trasporto aereo — Regolamento n. 17 — Ambito di applicazione — Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo — Esclusione — Attività non riguardanti il trasporto aereo in quanto tale, bensì un mercato a monte o a valle — Inclusione

    (Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 141, considerando 3 e art. 1)

  6. Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri — Effetto sensibile

    (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

  7. Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri di valutazione

    (Art. 101 TFUE)

  8. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Entità giuridica responsabile dell’infrazione — Venir meno al momento dell’adozione della decisione della Commissione o trasferimento della sua attività economica a un’altra entità avente con essa un vincolo strutturale — Imputazione al successore economico — Ammissibilità

    (Art. 101 TFUE)

  9. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda — Scelta delle entità giuridiche soggette a una sanzione — Discrezionalità — Limiti — Rispetto del principio di parità di trattamento

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

  10. Atto delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Possibilità per la Commissione di sanare la mancanza di motivazione della decisione nel corso del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione — Insussistenza

    (Artt. 101 TFUE e 296 TFUE)

  11. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Gravità dell’infrazione — Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione — Fatturato complessivo dell’impresa interessata — Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione — Rispettiva presa in considerazione — Limiti

    (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

  12. Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Natura giuridica — Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione — Possibilità per la Commissione di discostarsene — Presupposti

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37)

  13. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione — Intesa nel settore dei servizi di trasporto merci internazionale aereo — Intesa riguardante i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi — Considerazione del valore delle vendite realizzate con i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi — Ammissibilità

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

  14. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione — Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa — Insussistenza

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

  15. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Orientamenti adottati dalla Commissione — Esistenza di un’intesa riguardante un mercato a monte — Circostanza che obbliga la Commissione a discostarsi dagli orientamenti — Insussistenza

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

  16. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Perseguimento di un obiettivo di prevenzione generale — Ammissibilità

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

  17. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Esistenza di un’intesa riguardante un mercato a monte — Insussistenza

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

  18. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principio della parità di trattamento — Prassi decisionale della Commissione — Carattere indicativo

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

  19. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Diniego di comunicazione di un documento — Conseguenze — Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 773/204, art. 15)

  20. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Adeguamento dell’importo di base — Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate — Vincolatività nei confronti della Commissione — Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento — Presupposti

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punto 38)

  21. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Contesto giuridico — Orientamenti adottati dalla Commissione — Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Portata

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11)

  22. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Concessione di un’immunità condizionale dalle ammende — Presupposto — Informazioni fornite che devono consentire alla Commissione di formarsi un’idea dettagliata e precisa della natura e della portata della presunta intesa — Insussistenza — Informazioni che devono consentire di svolgere un’indagine mirata riguardo a una presunta infrazione

    [Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punti 8, lettera a), 9, lettera a), e 18]

  23. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Procedimento di transazione — Avvio — Potere discrezionale della Commissione — Portata

    (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamenti della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis, § 1, e n. 622/2008, considerando 4; comunicazione della Commissione 2008/C 167/01)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑34)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40‑42)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45, 46)

  4.  Non esiste, nel diritto dell’Unione, alcuna disposizione in cui sia previsto che la Commissione non è legittimata a utilizzare informazioni ed elementi di prova ad essa presentati da un’impresa in una domanda di immunità, quando l’avvocato che ha assistito tale impresa ha violato il divieto della doppia rappresentanza o l’obbligo di lealtà nei confronti dei suoi ex clienti che hanno partecipato a un’intesa.

    Tuttavia, i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell’Unione devono essere rispettati dalla Commissione anche nel corso delle fasi preliminari d’indagine e di ottenimento delle informazioni.

    Orbene, anche supponendo, da un lato, che le norme deontologiche relative al divieto della doppia rappresentanza e all’obbligo di lealtà debbano essere considerate espressione di principi generali comuni da prendere in considerazione nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione e, dall’altro, che la condotta dell’avvocato in questione non sia stata conforme a tali norme, la Commissione non incorre in errore nel concludere che essa era legittimata a utilizzare le informazioni e gli elementi di prova contenuti nella domanda di immunità, se l’insieme delle suddette informazioni e dei suddetti elementi di prova era a disposizione della società che ha presentato la domanda di immunità, indipendentemente dalla violazione da parte dell’avvocato del segreto professionale nei confronti di uno dei suoi ex clienti. Peraltro, non sussiste l’obbligo, per un’impresa, di farsi assistere o rappresentare da un avvocato nella preparazione e nella presentazione di una domanda di immunità. Infine, la violazione, da parte di un avvocato, delle norme deontologiche nazionali ad esso applicabili potrebbe essere sanzionata in applicazione del diritto nazionale.

    (v. punti 48, 52, 53, 55, 56)

  5.  Per essere escluso dall’ambito di applicazione del regolamento n. 17 in forza dell’articolo 1 del regolamento n. 141, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, il comportamento di un’impresa deve avere per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza in un mercato di trasporto. Secondo il terzo considerando di detto regolamento, solo i comportamenti riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto devono essere esclusi da detto articolo.

    Peraltro, il comportamento di un’impresa non riguardante il trasporto aereo in quanto tale, bensì un mercato situato a monte o a valle di quest’ultimo non può essere considerato come riguardante direttamente la prestazione di servizi di trasporto e non è quindi esentato dall’articolo 1 del regolamento n. 141.

    Inoltre, l’articolo 1 del regolamento n. 141 non esenta l’insieme delle attività di un’impresa per il solo fatto che una parte delle sue attività riguarda i servizi di trasporto aereo. Pertanto, anche se un’impresa chiede servizi di trasporto in un mercato a monte, le sue attività in un mercato a valle, che non riguardano direttamente i servizi di trasporto, non sono esentate in forza di detto articolo.

    (v. punti 77, 78, 81)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 141‑143)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 151)

  8.  Quando una società viola le regole della concorrenza, deve, secondo il principio della responsabilità personale, rispondere di tale infrazione. Tuttavia, il principio della responsabilità personale non osta a che, in taluni casi, il successore economico di una società sia ritenuto responsabile del comportamento di tale società.

    Pertanto, da un lato, il successore economico di un’entità giuridica, responsabile di un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione, può essere ritenuto responsabile, quando detta entità ha cessato di esistere al momento dell’adozione della decisione della Commissione.

    D’altro lato, quando una società responsabile di un’infrazione al diritto della concorrenza trasferisce l’attività economica svolta nel mercato interessato a un’altra società in un momento in cui queste due società fanno parte della stessa impresa, la società alla quale l’attività è stata trasferita può essere ritenuta responsabile a causa dei vincoli strutturali che esistevano all’epoca tra queste due società.

    In tali due casi, l’imputazione della responsabilità al successore economico trova una giustificazione nell’efficace applicazione delle regole di concorrenza. Infatti, se la Commissione non disponesse di una facoltà di tal genere, le imprese potrebbero sfuggire agevolmente alle sanzioni ricorrendo a ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di tipo giuridico o organizzativo. L’obiettivo di reprimere i comportamenti contrari alle regole di concorrenza e di prevenirne la reiterazione mediante sanzioni dissuasive sarebbe così compromesso.

    (v. punti 189‑193)

  9.  L’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 prevede che la Commissione possa, mediante decisione, irrogare ammende alle imprese quando esse, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE. Tale disposizione fa unicamente riferimento alla possibilità di sanzionare imprese, ma non individua le entità giuridiche alle quali l’ammenda può essere inflitta. La Commissione dispone quindi di un potere discrezionale relativo alla scelta delle entità giuridiche alle quali essa impone una sanzione per un’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

    Nell’esercizio di tale potere discrezionale la Commissione non è però del tutto libera. Essa deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione e i diritti fondamentali garantiti a livello dell’Unione.

    Pertanto, quando, nel corso della sua indagine, la Commissione decide di non infliggere ammende a una determinata categoria di entità giuridiche che potrebbero aver fatto parte dell’impresa che ha commesso l’infrazione, essa deve rispettare in particolare il principio della parità di trattamento.

    Ne consegue che non solo i criteri che la Commissione stabilisce per distinguere le entità giuridiche alle quali infligge un’ammenda da quelle alle quali decide di non infliggere alcuna ammenda non devono essere arbitrari, ma devono anche essere applicati in modo omogeneo.

    La Commissione può dunque decidere di non infliggere ammende alle ex controllanti delle società interessate da un’infrazione alle norme in materia di concorrenza. Siffatto approccio rientra nel potere discrezionale di cui dispone la Commissione. Infatti, nell’esercizio di tale potere, essa può tener conto del fatto che un approccio volto a sanzionare tutte le entità giuridiche che possono essere ritenute responsabili di un’infrazione potrebbe rallentare notevolmente le sue indagini.

    La Commissione non eccede dunque i limiti del suo potere discrezionale quando decide di infliggere sanzioni unicamente alle società direttamente coinvolte nell’infrazione nonché alle controllanti attuali che possono essere ritenute responsabili del loro comportamento, e non già alle loro ex controllanti.

    (v. punti 211‑214, 216, 217, 219)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 229‑231, 424‑428)

  11.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 244‑248, 276)

  12.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 251, 252)

  13.  Ai sensi del punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione individua il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce. Orbene, trattandosi di un’intesa nel settore dei servizi di trasporto merci internazionale aereo, relativa a un nuovo sistema di esportazione, riguardante i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi, la Commissione non eccede i limiti che la stessa si è imposta con il punto 13 degli orientamenti utilizzando il valore delle vendite realizzate con i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi e non unicamente il valore delle vendite realizzate con i servizi di deposito del nuovo sistema di esportazione.

    (v. punto 256)

  14.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 267, 268, 270)

  15.  L’esistenza di un’intesa riguardante un mercato situato a monte del mercato oggetto dell’infrazione per la quale viene inflitta l’ammenda non può essere considerata una circostanza che può obbligare la Commissione a discostarsi dal metodo generale previsto al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003.

    Infatti, l’utilizzo del criterio del valore delle vendite come punto di partenza del calcolo dell’importo delle ammende trova giustificazione, in particolare, nel fatto che la quota del fatturato totale proveniente dalla vendita dei prodotti o dei servizi oggetto dell’infrazione costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa e che si tratta di un criterio obiettivo di facile applicazione.

    Un approccio, secondo il quale l’esistenza di un’intesa illecita riguardante un mercato a monte obbligherebbe la Commissione a procedere a un adeguamento del valore delle vendite cui si riferisce l’infrazione riguardante un mercato a valle, avrebbe come conseguenza di introdurre un fattore di incertezza fin dalla primissima fase di calcolo dell’importo delle ammende. Infatti, anzitutto, l’importo delle deduzioni da effettuare sarebbe, in genere, difficile da determinare. Inoltre, per rispettare il principio della parità di trattamento, si dovrebbe procedere a deduzioni non solo nel caso in cui un’intesa illecita riguardasse un mercato a monte, ma anche, più in generale, in tutti i casi in cui fattori da considerare contrari al diritto dell’Unione possano incidere direttamente o indirettamente sui prezzi dei prodotti o dei servizi in questione. Infine, siffatto approccio avrebbe come conseguenza che la base del calcolo dell’importo di un’ammenda rischierebbe di essere rimessa in discussione dopo l’adozione della decisione della Commissione, in casi in cui fattori che possono incidere direttamente o indirettamente sui prezzi degli input siano scoperti dopo tale data. Un siffatto approccio potrebbe quindi dare adito a controversie infinite e insolubili, tra cui affermazioni di discriminazione.

    (v. punti 276, 278, 280)

  16.  Il valore delle vendite è utilizzato quale parametro per valutare l’importanza economica di un’infrazione, non solo in quanto costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato, ma anche in quanto si tratta di un criterio obiettivo di facile applicazione. Quest’ultima qualità del valore delle vendite rende l’azione della Commissione più prevedibile per le imprese e consente loro di valutare la rilevanza dell’importo di un’ammenda alla quale si espongono quando decidono di partecipare a un’intesa illecita. L’utilizzo del criterio del valore delle vendite al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 persegue quindi, in particolare, un obiettivo di dissuasione generale. Orbene, nulla osta a che, nell’ambito del compito di sorveglianza del rispetto del diritto dell’Unione in materia di concorrenza conferitole dal Trattato, la Commissione persegua un obiettivo di prevenzione generale, quando determina il metodo generale per il calcolo delle ammende.

    (v. punto 291)

  17.  Il punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 contiene un elenco non esaustivo delle circostanze attenuanti che possono determinare, a talune condizioni, una riduzione dell’importo di base dell’ammenda.

    Infatti, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse all’infrazione stessa, al fine di stabilire se nei loro confronti sussistano circostanze aggravanti o attenuanti.

    Orbene, non è possibile ricollegare l’esistenza di un’intesa riguardante un mercato a monte a una delle circostanze attenuanti menzionate espressamente al summenzionato punto 29 degli orientamenti.

    (v. punti 317‑319)

  18.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 326‑329, 431)

  19.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 341‑345)

  20.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 361)

  21.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 362)

  22.  Nel momento in cui la Commissione riceve una domanda di immunità ai sensi del punto 8, lettera a), della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, non è ancora a conoscenza dell’intesa in questione. Pertanto, come viene precisato nella nota a piè di pagina n. 1, al punto 8, lettera a), della suddetta comunicazione, essa è tenuta a procedere a una valutazione ex ante della domanda di immunità, fatta esclusivamente sulla base della natura e della qualità delle informazioni comunicate dall’impresa.

    La citata comunicazione non osta quindi a che la Commissione conferisca l’immunità condizionale a un’impresa, anche se le informazioni fornite da quest’ultima non le consentono ancora di formarsi un’idea dettagliata e precisa della natura e della portata della presunta intesa.

    Infatti, da un lato, sebbene il punto 9, lettera a), di detta comunicazione esiga che l’impresa che richiede l’immunità fornisca alla Commissione una descrizione particolareggiata, segnatamente, del presunto accordo di cartello e del suo ambito geografico nonché informazioni precise sul suo contenuto, tale obbligo vale soltanto nei limiti in cui l’impresa ne abbia conoscenza al momento della domanda. D’altro lato, la collaborazione di un’impresa nella scoperta di un’intesa di cui la Commissione non aveva ancora conoscenza ha un valore intrinseco che può giustificare l’immunità dalle ammende. Infatti, l’obiettivo dei punti 8, lettera a), e 18 della comunicazione summenzionata è di agevolare l’individuazione di infrazioni non conosciute dalla Commissione, che resterebbero segrete in mancanza di elementi di prova comunicati dall’impresa che presenta la domanda di immunità.

    Pertanto, i punti 8, lettera a), 9 e 18 di detta comunicazione non esigono che gli elementi presentati da un’impresa costituiscano informazioni ed elementi di prova riguardanti specificamente le infrazioni che la Commissione constata al termine del procedimento amministrativo. È sufficiente che tali informazioni ed elementi abbiano consentito alla Commissione di svolgere un’indagine mirata riguardo a una presunta infrazione che comprenda l’infrazione o le infrazioni che essa constata al termine di tale procedimento.

    (v. punti 368‑371)

  23.  Ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, come modificato dal regolamento n. 622/2008, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione. Risulta quindi chiaramente dal dettato di tale disposizione che essa non è tenuta ad entrare in contatto con le parti, ma che dispone di un potere discrezionale al riguardo. Tale interpretazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, come modificato, è confermata dal considerando 4 del regolamento n. 622/2008, secondo il quale la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possano essere adatti per sondare l’interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione, nonché per decidere di avviare dette discussioni o di porvi fine o di giungere a una soluzione definitiva del caso.

    In tale contesto, la prassi della Commissione è conforme a tale approccio. Infatti, secondo il punto 6 della sua comunicazione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 nei casi di cartelli, se reputa che un caso, in linea di principio, possa essere adatto alla transazione, essa dovrebbe sondare l’interesse alla transazione di tutte le parti del medesimo procedimento, benché alle parti del procedimento non sia riconosciuto il diritto alla transazione. Risulta chiaramente da detto punto che la Commissione dovrebbe sondare l’interesse delle imprese coinvolte solo nel caso in cui reputi che un caso sia adatto a una transazione. Pertanto, detto punto prevede anche l’eventualità che essa possa ritenere che un caso non sia adatto a una trattazione transattiva senza che la medesima sia entrata previamente in contatto con le parti interessate e abbia sondato il loro interesse a una transazione.

    Infatti, poiché una transazione mira a massimizzare l’utilizzo delle risorse della Commissione mediante l’irrogazione di sanzioni efficaci e adottate in tempi rapidi, la Commissione, ai sensi del considerando 4 del regolamento n. 622/2008, deve prendere in considerazione la probabilità di giungere, entro un termine ragionevole, ad un’intesa comune con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti. In tale ambito, essa può tener conto di fattori quali il numero di parti in causa, le prevedibili contrastanti posizioni in merito all’imputazione delle responsabilità, il livello di contestazione dei fatti. Da tale considerando si evince inoltre che la Commissione può tener conto di considerazioni diverse da quelle riguardanti eventuali incrementi di efficienza, come l’eventuale determinazione di un precedente.

    Peraltro, la circostanza che imprese manifestino il loro interesse a partecipare a una transazione è uno dei fattori di cui la Commissione può tener conto per decidere se il caso sia adatto a una transazione, in quanto tale fattore può influire sulla probabilità di giungere, entro un termine ragionevole, a un’intesa comune con le parti interessate riguardo alla portata degli eventuali addebiti. Tuttavia, il peso di siffatta manifestazione di interesse può variare a seconda della fase del procedimento. Infatti, nel caso in cui, senza incorrere in errore, la Commissione abbia previsto di non optare per una transazione e abbia già avviato un procedimento non transattivo, i miglioramento in termini di efficienza, eventualmente risultanti da una transazione, possono rivelarsi più limitati.

    (v. punti 395, 396, 402, 417)