Causa T-63/12

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock)

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2012

  1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Portata del sindacato giurisdizionale – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata

    (Decisione del Consiglio 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783)

  2. Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Società qualificata, nella decisione di congelamento dei suoi capitali, come succursale di una di tali entità – Società che ha venduto le proprie azioni prima dell’adozione di detta decisione – Annullamento della decisione nei suoi confronti

    (Decisione del Consiglio 2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783)

  1.  Il sindacato giurisdizionale sulla legittimità di un atto con cui sono state adottate misure restrittive nei confronti di un’entità si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarlo, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione.

    Tale legittimità può essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali la decisione è stata adottata, e non di elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione di detta decisione, e ciò anche laddove l’istituzione ritenga che tali elementi potessero validamente giustificare l’adozione della suddetta decisione. Infatti, il giudice dell’Unione non può procedere a una sostituzione della motivazione su cui si basa la decisione.

    (v. punti 18, 29)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 20-27)