Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013 – Good Luck Shipping / Consiglio

(causa T‑57/12)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»

1. 

Procedimento giurisdizionale — Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato — Elemento nuovo — Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (v. punti 19‑22)

2. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’atto che gli arreca pregiudizio — Limiti — Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o conduzione delle loro relazioni internazionali — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/12, art. 46, § 3; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3) (v. punti 27‑31, 48)

3. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Decisione adottata in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti — Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3) (v. punti 32, 47)

4. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Obbligo di precisare le attività di partecipazione e di sostegno svolte dal destinatario per conto delle entità che partecipano alla proliferazione — Insussistenza di violazione dell’obbligo di motivazione [Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/12, art. 23, § 2, a) ed e); decisione del Consiglio 2010/413/PESC, artt. 20, § 1, b) e 24, §§ 2 e 3] (v. punti 39, 40, 42‑44, 48)

5. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Rinvio generale ai motivi e agli argomenti dedotti da un altro ricorrente nell’ambito di una causa connessa — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 55‑58)

6. 

Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa — Motivo sollevato per la prima volta in fase di replica — Irricevibilità — Limiti — Motivi fondati su elementi emersi durante il procedimento (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 59, 60, 71)

7. 

Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità — Portata — Obbligo di fornire elementi di prova e di informazione concreti ai fini della loro verifica (v. punto 64)

8. 

Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche — Rischio di danno grave alla certezza del diritto — Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino all’assunzione di effetti dell’annullamento del secondo (Artt. 264, comma 2, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; regolamento del Consiglio n. 267/2012; decisione del Consiglio 2011/783/PESC) (v. punti 74‑76)

Oggetto

Domanda per l’annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente.

Dispositivo

1) 

Si dispone l’annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:

la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2) 

Gli effetti della decisione 2011/783 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 267/2012.

3) 

Il Consiglio dell’Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.