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26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 26/48 |
Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 — Shahid Beheshti University/Consiglio
(Causa T-120/12) (1)
(Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità)
2013/C 26/97
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Shahid Beheshti University (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Varnav, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26); della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, nonché della decisione contenuta nella lettera del Consiglio inviata alla ricorrente il 5 dicembre 2011.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Shahid Beheshti University sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |