24.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 366/35 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 ottobre 2012 — ClientEarth/Consiglio
(Causa T-62/12) (1)
(Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Parere redatto dal servizio legale del Consiglio riguardo ad una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione - Conferma del diniego di accesso integrale - Irricevibilità - Termine di ricorso - Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’articolo 263 TFUE - Atto confermativo)
2012/C 366/70
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e P. van den Berg, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e C. Fekete, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera del Consiglio del 1 dicembre 2011, recante il riferimento 24/c/01/11, che nega alla ricorrente l’accesso integrale al parere redatto dal servizio legale del Consiglio (documento n. 6865/09) in merito al progetto di emendamento del Parlamento europeo alla proposta della Commissione europea di un regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. |
3) |
La ClientEarth è condannata alle spese. |