12.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/34 |
Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2013 — Chrysamed Vertrieb/UAMI — Chrysal International (Chrysamed)
(Causa T-46/12) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))
2014/C 142/44
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: inizialmente T. Schneider, successivamente M. Koch e infine I. Rungg, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Chrysal International BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Killan, M. Marell e M. Senftleben, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2011 (procedimento R 64/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Chrysal International BV e la Chrysamed Vertrieb GmbH
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
La Chrysamed Vertrieb GmbH è condannata alle spese. |