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22.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 52/36 |
Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Optilingua/UAMI — Esposito (ALPHATRAD)
(Causa T-538/12) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di dichiarazione di decadenza - Marchio comunitario figurativo ALPHATRAD - Uso effettivo del marchio - Rilevanza dell’uso - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2014/C 52/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Optilingua Holding SA (Épalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Michele Esposito (Cava de’ Tirreni, Italia) (rappresentante: R. Stella, avvocato)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2012 (procedimento R 444/2011-1), relativa ad una procedura di dichiarazione di decadenza tra Michele Esposito e Optilingua Holding SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Optilingua Holding SA è condannato alle spese. |