9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/45 |
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2014 — Coca-Cola/UAMI — Mitico (Master)
(Causa T-480/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Master - Marchi comunitari figurativi anteriori Coca-Cola e marchio nazionale figurativo anteriore C - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Somiglianza dei segni - Elementi di prova relativi all’uso commerciale del marchio richiesto»])
(2015/C 046/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, D. Stone, L. Ritchie, solicitors, e S. Baran, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damasco, Siria) (rappresentante: A.-I. Malami, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 29 agosto 2012 (procedimento R 2156/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Coca-Cola Company e la Modern Indusrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico).
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 agosto 2012 (procedimento R 2156/2011-2) è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla The Coca-Cola Company. |
3) |
La Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) sopporterà le proprie spese. |