14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/42


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Pilkington Group/Commissione

(Causa T-462/12) (1)

((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Mercato europeo del vetro per automobili - Pubblicazione di una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE - Rigetto di una domanda intesa ad ottenere il trattamento riservato di dati asseritamente coperti dal segreto aziendale - Obbligo di motivazione - Riservatezza - Segreto professionale - Legittimo affidamento»))

(2015/C 302/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pilkington Group Ltd (St Helens, Regno Unito) (rappresentanti: J. Scott, S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, e C. Puech Baron, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 5718 final della Commissione, del 6 agosto 2012, che rigetta una domanda di trattamento riservato presentata dalla Pilkington Group Ltd, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Procedimento COMP/39.125 — Vetro per automobili).

Dispositivo

1)

La decisione C (2012) 5718 final della Commissione, del 6 agosto 2012, che respinge una domanda di trattamento riservato presentata dalla Pilkington Group Ltd, in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Procedimento COMP/39.125 — Vetro per automobili), è annullata per quanto concerne la domanda della Pilkington Group relativa al considerando 115 della decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Pilkington Group è condannata alle spese.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.