11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/23


Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Equinix (Germany)/UAMI — Acotel (ancotel.)

(Causa T-443/12) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel. - Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2014/C 9/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Equinix (Germany) GmbH, già ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: H. Truelsen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Acotel SpA (Roma)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2012 (procedimento R 1895/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Acotel SpA e la ancotel GmbH, divenuta Equinix (Germany) GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Equinix (Germany) GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 379 dell’8.12.2012.