Causa T-431/12: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Distillerie Bonollo e a. / Consiglio («Dumping — Importazioni di acido tartarico originario della Cina — Modifica del dazio antidumping definitivo — Riesame intermedio parziale — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta ed individuale — Ricevibilità — Determinazione del valore normale — Valore normale costruito — Cambiamento di metodo — Trattamento individuale — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036] — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Distillerie Bonollo e a. / Consiglio
(Causa T-431/12) ( 1 )
«(«Dumping — Importazioni di acido tartarico originario della Cina — Modifica del dazio antidumping definitivo — Riesame intermedio parziale — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta ed individuale — Ricevibilità — Determinazione del valore normale — Valore normale costruito — Cambiamento di metodo — Trattamento individuale — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036] — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)»
2018/C 221/16Lingua processuale: l'ingleseParti
Ricorrenti: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia) e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor e A. Bochon, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister, successivamente da G. Berrisch e infine da N. Tuominen, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente M. França e J.-F. Brakeland, agenti, e Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, è annullato. |
2) |
Il dazio antidumping istituito dal regolamento d’esecuzione n. 626/2012 è mantenuto nella parte relativa ai prodotti della Ninghai Organic Chemical Factory fino a che la Commissione europea ed il Consiglio dell’Unione europea non abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza implica. |
3) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalle Distillerie Mazzari SpA, dalla Caviro Distillerie Srl e dalla Comercial Química Sarasa SL. |
4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese. |
5) |
La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd sopporterà le proprie spese. |
( 1 ) GU C 366 del 24.11.2012.