25.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 282/29 |
Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 — Al-Tabbaa/Consiglio
(Cause riunite T-329/12 e T-74/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Diritti della difesa - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))
2014/C 282/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento di atti del Consiglio contenenti misure restrittive riguardanti il ricorrente, ossia, inizialmente, la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3).
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mazen Al-Tabbaa. |
2) |
La decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012, sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa. |
3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012, nonché la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa. |
4) |
La decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata, nella parte in cui riguarda il sig. Al-Tabbaa. |
5) |
Gli effetti della decisione 2013/255 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. Al-Tabbaa fino alla produzione di effetti dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione n. 363/2013, che attua il regolamento n. 36/2012. |
6) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella causa T-74/13. |
7) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente nella causa T-329/12 e i tre quarti delle spese sostenute da quest’ultimo nella causa T-74/13. |
8) |
Il ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese nella causa T-74/13. |