3.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/11 |
Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Central Bank of Iran/Consiglio
(Causa T-262/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Litispendenza - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»))
2014/C 388/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
In sostanza, domanda di annullare, in primo luogo, la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), e la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), nella misura in cui queste hanno inserito o mantenuto, dopo il riesame, la ricorrente nell'elenco figurante all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, in secondo luogo, il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui essi hanno inserito o mantenuto, dopo il riesame, il nome della ricorrente nell'elenco figurante all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.
Dispositivo
1) |
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha inserito il nome della Central Bank of Iran nell'elenco figurante al suo allegato IX, è annullato. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle della Central Bank of Iran. |
4) |
La Central Bank of Iran sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle del Consiglio. |