28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/18


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Al Assad/Consiglio

(Causa T-202/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Inserimento di un singolo negli elenchi delle persone interessate - Legami personali con membri del regime - Diritti della difesa - Processo equo - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto alla vita privata»))

(2014/C 129/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bouchra Al Assad (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Karouni e C. Dumont, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Ètienne e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87, pag. 103), in secondo luogo, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), in terzo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111, pag. 1, rettifica in GU 2013, L 127, pag. 27), e, in quarto luogo, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Bouchra Al Assad è condannata alle spese.


(1)   GU C 217 del 21.7.2012.