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3.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/10 |
Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Georgias e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-168/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità rispetto alla situazione nello Zimbabwe - Congelamento di fondi - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione»))
2014/C 388/10
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe), Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) e Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: inizialmente M. Robson, E. Goulder, solicitors e H. Mercer, QC, successivamente M. Robson, H. Mercer e I. Quick, barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis e S. Bartelt, agenti)
Oggetto
Domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 101, pag. 6).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Aguy Clement Georgias, la Trinity Engineering (Private) Ltd e la Georgiadis Trucking (Private) Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. |