19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/19 |
Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio
(Causa T-110/12) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine per l’adeguamento delle conclusioni - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)
2013/C 304/32
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García, V. Piessevaux e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC. |
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n.1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007. |
3) |
L’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullato nella parte in cui concerne la Iranian Offshore Engineering & Construction Co. |
4) |
Gli effetti della decisione 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Iranian Offshore Engineering & Construction Co, dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012. |
5) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’ambito del presente giudizio e del procedimento sommario. |