26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 26/44 |
Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2012 — Fomanu/UAMI (Qualität hat Zukunft)
(Causa T-22/12) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo “Qualität hat Zukunft” - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 26/84
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 1518/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Qualität hat Zukunft» come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fomanu AG è condannata alle spese. |